Omnibus I – ESRS: Adottati gli standard rivisti di rendicontazione di sostenibilità

La Commissione europea ha adottato gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità rivisti e lo standard di rendicontazione volontario per le imprese di dimensione ridotta

Omnibus I – ESRS: Adottati gli standard rivisti di rendicontazione di sostenibilità

Lo scorso 3 luglio la Commissione europea ha adottato gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) rivisti e lo standard di rendicontazione volontario per le imprese di dimensione ridotta.

Gli standard rivisti tengono conto dei pareri tecnici dell’Efrag, che si sono basati sui contributi delle parti interessate raccolti nella primavera del 2025 e su una consultazione pubblica sulle bozze dell’Efrag nell’estate del 2025. La Commissione propone adeguamenti mirati per alleggerire ulteriormente l’onere di rendicontazione senza compromettere gli obiettivi politici della CSRD e ha raccolto i pareri delle parti interessate nell’ambito della consultazione “Have Your Say” tenutasi questa primavera.

Queste le principali modifiche rispetto alla versione originaria degli ESRS:

  • Rappresentazione veritiera e corretta (Fair presentation): viene chiarito che il principio si applica alla dichiarazione di sostenibilità nel suo complesso e non ai singoli dati. L'applicazione stessa degli ESRS garantisce una corretta rappresentazione, e le modifiche sulla materialità ne faciliteranno l'adozione.

  • Livello di aggregazione e disaggregazione: maggiore discrezione per le imprese nel considerare i contesti geografici nell'analisi di materialità. Viene inoltre chiarito che il livello di disaggregazione usato per l'analisi non obbliga a rendicontare i dati con quel medesimo livello di dettaglio.

  • Omissione di informazioni: in linea con la Direttiva Omnibus I, le imprese potranno omettere specifiche informazioni in determinate circostanze, inclusi i casi in cui la pubblicazione arrechi un grave pregiudizio alla propria posizione commerciale.

  • Effetti finanziari attesi: il testo riconosce che queste informazioni si basano su stime che potranno essere aggiornate in futuro senza che ciò costituisca un "errore" di rendicontazione. Si applica la clausola di salvaguardia sul pregiudizio commerciale ed è stato introdotto un anno aggiuntivo di transizione (phase-in) sia per le informazioni qualitative che quantitative.

  • Microplastiche: l'obbligo di rendicontazione è stato limitato alle sole microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di fattibilità e proporzionalità.

  • Emissioni di sostanze inquinanti: la scelta di quali inquinanti considerare "materiali" dipenderà da una valutazione manageriale interna basata sulle attività e sul settore dell'impresa.

  • Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): introdotto un phase-in di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze.

 

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