Direttiva (UE) 2024/825: FAQ sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ sull’applicazione del D.lgs. n. 30/2026, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Le FAQ forniscono chiarimenti sulla gestione delle scorte di prodotti, imballaggi ed etichette esistenti al 27 settembre 2026, con indicazioni di particolare interesse per le imprese della filiera legno-arredo, caratterizzata da cicli produttivi e di approvvigionamento spesso articolati e da prodotti destinati a una lunga permanenza sul mercato.
In particolare, le FAQ n. 2 e n. 3 della Sezione C intervengono sul tema degli existing products e della shelf life.
Per quanto concerne gli existing products, la FAQ n. 2 chiarisce che la nozione comprende non soltanto i prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, ma anche quelli già fabbricati e confezionati entro tale data, anche se destinati a essere commercializzati successivamente. La FAQ n. 3 precisa, inoltre, che tali prodotti possono continuare a essere commercializzati anche dopo il 27 settembre, purché sia possibile dimostrare che la produzione o il confezionamento siano avvenuti prima di tale data e siano adottate misure ragionevoli e proporzionate per assicurare la corretta informazione del consumatore. Si tratta di un’indicazione importante, che conferma un approccio volto a consentire il fisiologico esaurimento dei prodotti già esistenti, evitando ritiri o distruzioni non necessari e limitando costi per le imprese e ricadute non coerenti con gli obiettivi ambientali della Direttiva.
Quanto alla shelf life, la FAQ n. 2 indica che essa coincide con il periodo che intercorre tra la produzione del bene e il momento entro il quale questo è destinato a essere consumato o utilizzato.
Per il nostro settore, caratterizzato prevalentemente da beni durevoli e non deperibili, questo elemento assume una rilevanza diversa rispetto ai settori dei prodotti rapidamente deperibili; occorrerà pertanto considerare la durata d'uso prevista del prodotto e le specifiche indicazioni fornite dal produttore, anziché un termine di scadenza assimilabile a quello tipico dei prodotti alimentari.
Importante è, inoltre, la FAQ n. 4, dedicata alle scorte di imballaggi ed etichette. Il MIMIT chiarisce che gli imballaggi e le etichette già prodotti o acquistati prima del 27 settembre 2026 possono essere considerati “old stock” e continuare a essere utilizzati anche successivamente a tale data, sia per i beni durevoli, che per quelli deperibili.
Per il loro esaurimento, il Ministero indica un orizzonte temporale orientativo di 6 mesi, precisando che tale indicazione deve essere applicata tenendo conto delle specificità dei diversi settori e dei relativi cicli produttivi e di approvvigionamento.
In linea con la posizione comune della rete CPC, assumono, quindi, rilievo i cicli degli imballaggi, i volumi delle scorte e gli ordini di produzione o acquisto già effettuati, fermo restando l’obbligo di adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire la corretta informazione del consumatore. Il punto è particolarmente importante perché riconosce la possibilità di proseguire l’utilizzo del packaging già esistente o acquistato e, al tempo stesso, la necessità di valutare concretamente i tempi di esaurimento delle scorte alla luce delle caratteristiche delle singole filiere.
Le FAQ affrontano, anche, ulteriori questioni interpretative e applicative, tra cui quelle relative all’etichetta armonizzata, chiarendo i ruoli del produttore, che sceglie di offrire la garanzia e rende disponibili le informazioni necessarie, e del commerciante, cui spetta assicurare l’esposizione dell’etichetta al consumatore.
Per eventuali approfondimenti o richieste: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it
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